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7/10 Le richieste delle Regioni al Governo non si fermano al Patto per la salute.
All’attenzione dei governatori c’era anche l'applicazione della direttiva europea sui diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e sul saldo della mobilità sanitaria internazionale.
Vasco ERRANI : “Una questione “molto delicata”, per questo ha chiesto
all’Esecutivo di costruire “insieme il decreto della mobilità sanitaria
transfrontaliera”.
Fonte: Commissione Europea
La
direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri della UE entro
il prossimo 25 ottobre, prevede l'istituzione di un quadro generale
volto a:
- chiarire i diritti dei pazienti relativamente al loro accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e al loro rimborso;
- garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite in un altro Stato dell’UE;
- promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri.
La direttiva non si applica:
- ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata;
- ai trapianti d'organo;
- ai programmi pubblici di vaccinazione.
Responsabilità degli Stati membri
Ogni Stato membro deve designare uno o più punti di contatto nazionali
per l’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali punti di contatto
consultano le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza
sanitaria e le assicurazioni sanitarie. Essi hanno il compito di fornire
ai pazienti informazioni sui loro diritti, quando questi decidono di
beneficiare dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché le
coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.
Lo Stato membro di cura organizza e fornisce l'assistenza sanitaria,
assicurandosi che siano rispettate le norme di qualità e di sicurezza al
momento della prestazione dell'assistenza, in particolare attraverso
l'adozione di meccanismi di controllo. Garantisce altresì il rispetto
della tutela dei dati personali e della parità di trattamento dei
pazienti di altri Stati membri. Il punto di contatto nazionale dello
Stato membro di cura fornisce le informazioni necessarie ai pazienti.
In seguito alla prestazione di assistenza, è lo Stato membro di
affiliazione a farsi carico del rimborso della persona assicurata, a
condizione che il trattamento ricevuto rientri nelle cure rimborsabili
previste dalla legislazione nazionale.
Modalità di rimborso dell’assistenza transfrontaliera
Lo Stato membro di affiliazione deve assicurarsi che i costi sostenuti
da una persona assicurata che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera siano rimborsati, purché detta persona abbia diritto a
quel tipo di prestazione. L'importo dei rimborsi equivale all'importo
che sarebbe stato rimborsato dal sistema obbligatorio di sicurezza
sociale, se l'assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo
territorio. L'importo non deve tuttavia superare il costo effettivo
dell'assistenza sanitaria ricevuta.
Lo Stato membro di affiliazione ha la possibilità di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio.
Una persona assicurata può anche beneficiare di rimborsi nel quadro di prestazioni ottenute grazie alla telemedicina.
Per la copertura di una determinata assistenza sanitaria
transfrontaliera, lo Stato di affiliazione può prevedere un sistema di
autorizzazione preventiva per evitare il rischio di destabilizzare la
pianificazione e/o il finanziamento del suo sistema sanitario. Lo Stato
di affiliazione deve sistematicamente concedere tale autorizzazione
quando il paziente ha diritto all’assistenza sanitaria in questione e
quando tale assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro
un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Per contro, può
rifiutarsi di concedere l’autorizzazione al paziente in casi
precisamente dettagliati.
Se un paziente chiede
un’autorizzazione preventiva e le condizioni sono soddisfatte,
l’autorizzazione deve essere concessa conformemente al regolamento sul
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a meno che il paziente
non chieda che l’autorizzazione sia trattata nell’ambito della presente
direttiva.
Le procedure amministrative relative alla fornitura
dell'assistenza sanitaria devono essere necessarie e proporzionate; sono
attuate in modo trasparente, entro i termini preventivamente stabiliti e
in base a criteri obiettivi e non discriminatori. Nell’esame
amministrativo di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera
gli Stati membri devono tenere conto principalmente dello stato di
salute specifico del paziente nonché dell’urgenza del caso e delle
singole circostanze.
Cooperazione in materia di sanità
Gli Stati membri cooperano per agevolare l'attuazione della direttiva.
In particolare, sostengono la creazione di reti di riferimento europee
di fornitori di assistenza sanitaria allo scopo di contribuire a
promuovere la mobilità degli esperti in Europa e l'accesso a cure
altamente specializzate, grazie alla concentrazione e all'articolazione
delle risorse e delle competenze disponibili.
Gli Stati
membri riconoscono la validità delle prescrizioni mediche rilasciate in
altri Stati membri, se i medicinali prescritti sono autorizzati sul loro
territorio. È necessario adottare misure volte ad agevolare il
riconoscimento reciproco e la verifica dell'autenticità delle
prescrizioni da parte dei professionisti della sanità.
Gli Stati
membri sono inoltre incoraggiati a collaborare nell’ambito del
trattamento delle malattie rare grazie allo sviluppo di capacità di
diagnosi e di cura. La base dati Orphanet e le reti europee possono
essere utilizzate in tale ottica.
I sistemi o i servizi di sanità
on-line consentono anche la fornitura di assistenza transfrontaliera. La
presente direttiva prevede la creazione di una rete di autorità
nazionali responsabili dell’«assistenza sanitaria on line» al fine di
rafforzare la continuità delle cure e garantire l’accesso a
un’assistenza sanitaria di qualità. Infine, la creazione di una rete
delle autorità o degli organi responsabili della valutazione delle
tecnologie sanitarie contribuirà a facilitare la cooperazione tra le
autorità nazionali competenti in questo settore.
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