venerdì 14 luglio 2017

14 Luglio 2017 Corte Costituzionale Sentenza 169/2017

14 Luglio 2017 Sentenza 169/2017
La Corte Costituzionale con questa sentenza afferma i seguenti principi e obiettivi che risultano di indubbia rilevanza per un corretto sviluppo del SSN
-Riduce gli obblighi del decreto del Ministero della Salute sulle prescrizioni mediche appropriate
-Precisa inoltre che l' intesa fra la Conferenza delle Regioni e il Governo non determina alcuna acquiescenza da parte delle regioni alla normativa concordata, tale da ritenere inammissibile un successivo ricorso regionale.
- Afferma che gli obblighi di rinegoziazione di contratti e forniture sanitarie vanno interpretati secondo i principi di buon andamento ed economicità, attraverso adeguata istruttoria, e che in ogni caso la disciplina impugnata supera il vaglio di costituzionalità perché non opera automaticamente e non comporta che le quantità e i prezzi unitari degli acquisti dei beni e dei servizi futuri risultino necessariamente ridotti in modo automatico e lineare.
Inoltre, precisa che le stazioni committenti ben possono fare riferimento ad ogni indagine di mercato per definire le decisioni più appropriate nella gestione di queste misure di contenimento della spesa, che non possono certamente pregiudicare la qualità e la continuità dei servizi sanitari.
- La sentenza rinnova e rafforza il pesante monito già rivolto al legislatore statale dalla sentenza n. 154 del 2017 a corredare i tagli sulla sanità con un'appropriata istruttoria finanziaria, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre.
- La sentenza compie un approfondimento in relazione al finanziamento dei Lea.
Afferma che il recente Dpcm sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 è gravemente carente e può determinare la violazione del diritto alla salute di cui all'art.32 Cost.
Identifica poi come appropriato solo il modello previsto dall'art. 8, comma 1, della l. n. 42 del 2009 in base al quale a) le spese per i LEA devono essere quantificate attraverso l'“associazione” tra i costi standard e gli stessi livelli stabiliti dal legislatore statale in modo da determinare, su scala nazionale e regionale, i fabbisogni standard costituzionalmente vincolati ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; b) tali fabbisogni devono essere individuati dallo Stato attraverso la “piena collaborazione” con gli enti territoriali; c) l'erogazione delle prestazioni deve essere caratterizzata da efficienza e appropriatezza su tutto il territorio nazionale.
La sentenza stigmatizza la situazione attuale, che non consente tuttora l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost.e rivolge un invito sia allo Stato che alla Regione a distinguere la spesa per i Lea dalle altre componenti della spesa sanitaria.

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